Estratti dalla legge 46/90 – RISCO Group ProSYS 7.xx Manuale d'uso

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ProSYS – Manuale di Installazione e Programmazione

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Estratti dalla Legge 46/90

LEGGE 5 MARZO 1990, n. 46

Articolo 7

Art. 7. Installazione degli impianti.

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI),
nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte. 2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a
terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti. 3. Tutti gli
impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre
anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo (1). (1) Il termine ivi previsto, già differito al 31
dicembre 1996 dall'art. 4, l. 5 gennaio 1996, n. 25, è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 1998
dall'art. 31, l. 7 agosto 1997, n. 266.

Articolo 9

Art. 9. Dichiarazione di conformità.

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6 (1). (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 483, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di
Bolzano, nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevede per
queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.

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